IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato
con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e  modificato  con  regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella
legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica
19 luglio 1986, n. 901;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal Consiglio
della facolta' di medicina e chirurgia;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso dal Senato Accademico e dal
consiglio di amministrazione;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica proposta in deroga al termine triennale  di  cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita' di Torino;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso dal Consiglio universitario
nazionale;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Torino, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                            Articolo unico
  L'art.   339,   relativo   alla   scuola   di  specializzazione  in
neurochirurgia e' modificato nel senso che  possono  essere  iscritti
numero  quattro  studenti  per ciascun anno di corso per un totale di
venti specializzandi.
  Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Torino, addi' 3 novembre 1989
                                                 Il rettore: DIANZANI